10/11/2015 - Ricerca dei beni da pignorare ex art 492bis cpc. Modalità di presentazione dell’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare il danno del proprio debitore.

TRIBUNALE DI MODENA

 

 Modena,  9 novembre  2015

 

Provv. N. 88\2015

Prot. n. 469\2015

Anno 2015   Tit.    Cl.     Fasc.

Allegati: 1

             

 

 

 

 

Oggetto: Ricerca dei beni da pignorare ex art 492bis cpc. Modalità di presentazione dell’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare il danno del proprio debitore.

          

  

         L’art. 492-bis cpc prevede che il Presidente del Tribunale o un giudice da lui delegato possa autorizzare l’ufficiale giudiziario, su istanza del creditore, alla ricerca telematica dei beni da pignorare.

          L’art. 155-quinquies co.1° disp att cpc dispone che detta autorizzazione possa essere data al creditore direttamente nel caso in cui le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati gestite dalle pubbliche amministrazioni non siano funzionanti.

          Tali disposizioni sono da ritenersi attualmente operative, a seguito dell’entrata in vigore della legge di conversione n°132/15 del DL n°83/15, che in particolare:

- ha sostituito il primo comma dell’art.155-quater disp att cpc, che condizionava l’efficacia di dette norme alla futura emanazione di un decreto ministeriale (con cui individuare “i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al secondo comma dell'articolo 492-bis del codice, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori…”), con disposizione che invece estende agli Ufficiali giudiziari le regole di condivisione dei dati mediante cooperazione applicativa fra Pubbliche Amministrazioni, dettate dagli art.58 e 72 del Dlgs n°82/05; introduce la possibilità di immediata stipula di convenzioni fra il Ministero della Giustizia ed il singolo gestore pubblico finalizzate alla fruibilità informatica dei dati, per ovviare all’attuale mancanza delle regole tecniche e delle dotazioni necessarie all’attuazione della cooperazione applicativa prevista in dette norme; prevede altresì che sia pubblicato “sul portale dei servizi telematici l’elenco delle banche dati per le quali è operativo l’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario per le finalità di cui all’articolo 492-bis del codice”;

- ha introdotto un secondo comma all’art.155-quinquies disp att cpc, ove è prevista l’operatività dei poteri vicari assegnati ai creditori dal primo comma di tale articolo, per singola banca dati ricompresa nell’anagrafe tributaria, ivi incluso l’archivio dei rapporti finanziari, nonché per quelle

 

 

degli enti previdenziali, “sino all’inserimento di ognuna di esse nell’elenco di cui all’art.155-quater, primo comma”.

         Ne consegue che, a seguito di tali modifiche – non sottoposte a speciali disposizioni transitorie, e quindi vigenti dal 20 agosto 2015, giorno di pubblicazione in GU della legge n°132/15, come disposto dall’art.24 del DL 83/15- ogni creditore è attualmente abilitato a richiedere l’autorizzazione di cui all’art.155-quinquies co.1° disp att cpc; essendo detta facoltà destinata a venir meno, per singola banca dati, soltanto con il suo futuro inserimento nell’elenco da pubblicarsi sul portale dei servizi telematici.

       Le banche dati sono: 1) Anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari. 2) Pubblico Registro Automobilistico; 3) Banche dati degli enti di previdenza. 4)  ulteriori banche dati di cui al decreto di attuazione del Ministero della Giustizia.

       L’archivio dei rapporti finanziari è l’archivio dei dati obbligatoriamente comunicati all’anagrafe tributaria, ai sensi dell’art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605: dagli enti pubblici, dalle aziende e dalle banche e da altri soggetti. In particolare, si ricorda che è fatto obbligo alle banche, alla società Poste italiane Spa e ad ogni altro operatore finanziario di rilevare e tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 Euro (la “sezione di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605” di cui all’art. 155 bis disp. att. c.p.c.).

         I dati acquisiti, in seguito ad autorizzazione del giudice, devono essere gestiti dal procuratore nel rispetto delle cautele a tutela della riservatezza previste per tutti i dati sensibili delle parti in suo possesso.

 

Requisiti specifici di ammissibilità dell’istanza

Quanto ai requisiti specifici di ammissibilità dell’istanza ex art.155-quinquies co.1° disp. att. cpc, è necessario che l’istante documenti:

- di essere titolare del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del soggetto in relazione al quale è chiesta la ricerca;

- l’inutile decorso del termine fissato dall’art. 482 cpc, ovvero il pericolo nel ritardo atto a giustificare la ricerca prima della notificazione del precetto;

- che il debitore abbia residenza, domicilio, dimora o sede nel circondario (art. 492 bis co.1° cpc)

Non è invece richiesto dalla legge che il creditore si sia previamente, ma inutilmente, attivato a ricercare altrimenti i beni aggredibili del debitore.

 

 

 

Contenuto dell’istanza

L’istanza di cui all’art. 492 bis co. 1 c.p.c. “deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell’art. 547 c.p.c., dell’indirizzo di posta elettronica certificata”.

L’istanza deve altresì essere accompagnata dal versamento del contributo unificato che deve essere corrisposto contestualmente alla presentazione dell’istanza di autorizzazione all’accesso alle banche dati nella misura di € 43,00 (art. 13 co. 1 quinquies). Non va corrisposta l’anticipazione forfettaria ex art 30 DPR 115\02.

 

Deposito telematico

Si tratta di un atto introduttivo, da inserire nel registro “Volontaria Giurisdizione” compilando tutti i campi necessari (fig. 1).

 

 immagine esempio

 

Nella schermata successiva va inserito il codice  oggetto 400999 (altri istituti camerali e di volontaria giurisdizione) come visibile in fig. 2.

 

 immagine esempio

Andrà poi allegato il contributo unificato. Tra gli allegati da inserire figurano inoltre il titolo esecutivo e il precetto notificato, l’atto principale da impostare sarà la richiesta ex art. 492 bis, chiaramente in pdf nativo.

L’istanza per l’esercizio delle facoltà transitoriamente riconosciute al creditore procedente senza l’intervento dell’U.G. può essere formulata sulla falsariga del fac simile in allegato.

 

              Il Presidente del Tribunale                                               Il Dirigente Amministrativo

                  dott. Vittorio Zanichelli                                                  dott.ssa Luigina Signoretti



File Allegato - istanza 492bis cpc.doc

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