20/06/2019 - ATTENZIONE: Asseverazioni di traduzioni. Apostille e Legalizzazioni

Stanti le segnalazioni pervenute in materia di asseverazione di traduzioni ed apostille relative si precisa che:

a)    Traduzione asseverata

-       la traduzione deve essere asseverata personalmente da un traduttore iscritto all’albo  dei Traduttori presso il Tribunale ( anche di altro ufficio del distretto o extradistretto) (non da soggetti non iscritti);

-       con la firma apposta in calce al giuramento di aver adempiuto bene e fedelmente all'incarico conferitogli, di aver tradotto il documento in ogni singola parte e di averlo tradotto correttamente e senza errori”, il traduttore si assume la piena responsabilità civile e penale derivanti dalla traduzione da lui effettuata;

-       la traduzione asseverata è una dichiarazione  ufficiale che la  versione tradotta è priva di vizi di forma o omissioni ed è perfettamente corrispondente all'originale, come tale è destinata ad  assume la stessa validità giuridica dell'originale tanto da poter essere utilizzata anche in un paese diverso da quello che ha emesso il documento originale;

-       qualora sia necessaria la traduzione asseverata da una lingua straniera all'altra, è imprescindibile  procedere ad una doppia asseverazione che abbia l'italiano come traduzione intermedia, (es. nel caso di traduzione in cinese di un atto originario in inglese, dovrà essere tradotto il documento inglese in italiano ed asseverare questa prima traduzione; si dovrà, poi, tradurre la versione italiana in cinese ed asseverare anche questa seconda traduzione);

-       l'italiano deve essere la lingua di partenza o di arrivo di ogni traduzione da asseverare.  

b)   Apostilla e legalizzazione

-       L’apostilla è prevista solo per i paesi firmatari della Convenzione dell'Aja;

-       l’apostilla del documento originale e la sua traduzione asseverata è consentita solo allorchè la documentazione riguardi un documento che debba essere presentato in un paese straniero, assumendo valore legale all’estero;

-       per i Paesi che non hanno ratificato la Convenzione dell’Aja è prevista la legalizzazione; in tal caso il documento originale e la sua traduzione asseverata devono essere presentati presso il consolato del paese di destinazione per essere sottoposti ad una serie di controlli che ne determinino la correttezza e il rispetto delle norme

-       l’apostilla in Italia del documento originale e la sua traduzione asseverata non può riguardare  documenti stranieri tradotti in italiano da presentare in Italia;

i documenti stranieri che devono essere presentati in Italia devono essere apostillati o legalizzati dal competente ufficio del paese che ha emesso il provvedimento originario.



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