09/03/2020 - DECR. 18/2020 - DPCM 8 MARZO 2020 - MISURE URGENTI CONTENIMENTO EMERGENZA COVID-19. TRIBUNALE - GDP. ATTIVITA' UDIENZE. DISPOSIZIONI

in allegato il file in oggetto.

Il Presidente

Sentiti i Presidenti di Sezione;

Sentito il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati;

Visti il Decreto Legge 8 marzo 2020 n. 11, art. 1, e il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9, art. 10 (applicabile al Circondario di Modena in forza di quanto previsto dall’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020)

DISPONE

  1. SETTORE CIVILE

Le udienze dei procedimenti civili, concorsuali ed esecutive fissate fino al 31 marzo 2020 sono rinviate d’ufficio a data che verrà comunicata dalle cancellerie, con le seguenti eccezioni:

  • cause relative ad alimenti;

  • procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona (compresi a titolo esemplificativo i trattamenti sanitari obbligatori, le interruzioni di gravidanza delle minorenni);

  • procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;

  • procedimenti relativi all’autorizzazione ai trapianti tra i viventi;

  • procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute. In tali ipotesi, l’audizione dell’interessato dovrà avvenire con le modalità definite di volta in volta dal Giudice, d’intesa con il Presidente del Tribunale.

Avranno regolare corso le attività non interessate dallo svolgimento dell’udienza quali ad esempio quelle relative all’emissione dei decreti ingiuntivi e le attività di ricezione e comunicazione dei provvedimenti emessi con l’ausilio dei sistemi ministeriali.

 

  1. SETTORE PENALE

 

  1. Dibattimento Penale

Le udienze nei procedimenti penali fissate fino al 31 marzo 2020 sono rinviate d’ufficio a data successiva che sarà al più presto comunicata, con le seguenti eccezioni:

  • Udienze di convalida dell’arresto e del fermo e udienze fissate per gli interrogatori ai sensi dell’ art. 294 c.p,p.;

  • Udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'art. 304 c.p.p.;

  • Udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive;

Laddove detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, vengono garantite le seguenti udienze :

  1. udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative ex art. 51-ter legge 26 luglio 1975 n. 354;

  2. udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;

  3. udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;

  • Udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 c.p.p. (La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile).

Gli imputati e i difensori interessati ai procedimenti indicati nell’art. 2, comma 2, lettera g) punto 2 del D.L. 11/2020 che intendono richiedere che si proceda allo svolgimento dell’udienza sono invitati a darne comunicazione alla cancelleria penale e alla Procura della Repubblica entro il termine di due giorni liberi rispetto a quello previsto per l’udienza medesima.

  1. Settore GIP/GUP:

Le udienze fissate fino al 31 marzo 2020 nei procedimenti innanzi i giudici dell’Ufficio G.I.P. – G.U.P. sono rinviate di ufficio ad altra data, con decreto emesso fuori udienza che verrà comunicato alle parti e ai difensori aventi diritto all’avviso.

Gli imputati e i difensori interessati ai procedimenti indicati nell’art. 2, comma 2, lettera g) punto 2 del D.L. 11/2020 che intendono richiedere che si proceda allo svolgimento dell’udienza sono invitati a darne comunicazione alla cancelleria dell’Ufficio G.I.P. – G.U.P. e alla Procura della Repubblica entro il termine di due giorni liberi rispetto a quello previsto per l’udienza medesima.

I procedimenti di convalida di arresto e di fermo, nonché gli interrogatori di garanzia ai sensi dell’art 294 c.p.p., avranno svolgimento, di regola, mediante sistemi di videoconferenza.

Uffici del Giudice di Pace del circondario

Le udienze civili e penali fissate fino al 31 marzo 2020 sono rinviate d’ufficio ad altra data, con decreto emesso fuori udienza che verrà comunicato a cura della Cancelleria.

Rimanda

a quanto previsto nel decreto assunto in pari data, per la regolazione degli accessi, per le attività di cancelleria e per il personale amministrativo.

 Riserva

Ogni ulteriore provvedimento ex art 2, comma 1, DL 11/2020 all’esito delle interlocuzioni istituzionali ivi previste.

Si comunichi al Presidente della Corte d’Appello di Bologna, al Procuratore Generale, al Prefetto di Modena e al Presidente del COA di Modena.

Si pubblichi sul sito internet del Tribunale.



File Allegato - scans_temp_20200309164058_1523.pdf

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