20/01/2012 - Nuove norme in materia di certificazioni e dichiarazioni sostitutive

Il 01/01/2012 sono entrate in vigore le nuove norme (Legge 12 novembre 2011, n 183) che vietano di emettere certificati da produrre alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblico servizio (Ente Poste, ENEL, Trenitalia, gestori telefonici, ACER, ecc.). 
L'art. 40 del DPR 445/2000 modificato dall'art. 15 legge 183/2011 stabilisce che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti fra privati. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica. 
Pertanto, in ottemperanza alle disposizioni impartite in vigore dal 01.01.2012, questo Ufficio, a partire da tale data, rilascerà le suddette certificazioni solo per la produzione a soggetti privati e tutti i certificati riporteranno la dicitura: 
"il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" come disposto dal comma 2 dell'articolo 40 DPR 445/00 modificato dalla L. 183/2011.
Da tale data i cittadini, nei rapporti con gli organi delle pubbliche amministrazioni e i gestori dei pubblici servizi, non potranno utilizzare certificati e dovranno sottoscrivere dichiarazioni sostitutive di certificati (art. 46 DPR 445/00) o di atti di notorietà (art. 47 DPR 445/00).

Note
I moduli per l'autocertificazione da presentarsi agli uffici del Tribunale sono disponibili:
* presso il Tribunale - cancelleria di riferimento per il servizio richiesto;
* presso il Tribunale - punto informativo; 
* possono essere scaricati direttamente da questo sito web (Dichiarazione sostitutiva di atto di certificazioni; Diciarazione sostitutiva di atto di notorietà). Inoltre è possibile visionare la scheda esplicativa nella sezione "Come fare per".

Si ricorda che la sottoscrizione delle autocertificazioni, qualora non venga effettuata in presenza del dipendente addetto al ricevimento delle stesse, deve essere presentata unitamente alla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

La firma apposta dall'interessato in fondo all'autocertificazione NON DEVE ESSERE AUTENTICATA e quindi l'autocertificazione non è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo, ma è gratuita.

 



File Allegato - Autocertificazione.pdf

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