Risposta:
aggiornamento scheda: 08/02/2018
Si comunica che, attraverso il sito del Ministero, all'indirizzo web https://lsg.giustizia.it/, è possibile compilare le istanze SIAMM direttamente on line, cioè senza bisogno di installare un software nel proprio computer.
Per le modalità operative si invita a consultare gli allegati:
RELAZIONE
ISTRUZIONI
Risposta:
Riabilitazione di soggetto a seguito di protesto
Scheda aggiornata al 25 ottobre 2016
COS'E'
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Serve a riabilitare chi ha subito il protesto ed ha successivamente effettuato il pagamento dello stesso. L’effetto è quello della cancellazione del nominativo dal registro informatico dei protesti tenuto dalla Camera di Commercio.
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NORMATIVA
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Art. 17 Legge 7 marzo 1996, n.108 come modificato dall’art.3 Legge 18 agosto 2000 n.235.
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CHI
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Ha diritto ad ottenere la riabilitazione colui che, trascorso un anno dall’ultimo protesto, ha pagato i titoli per i quali sono stati levati i protesti, le spese di protesto e gli interessi legali.
L’istanza può essere presentata direttamente dall’interessato (con allegata copia del documento di indentità) o da persona munita di delega (vedi modulo allegato “Delega”) e di copia del documento di identità del delegante e delegato.
Nel caso di società, l’istanza deve essere presentata dal legale rappresentante con indicazione della carica sociale che gli conferisce i poteri (es. amministratore unico, socio amministratore ecc.).
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DOVE
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La competenza è del Tribunale del luogo di residenza dell’interessato.
Tribunale di Modena - corso Canalgrande n. 77, Ufficio Fallimenti e Procedure Concorsuali - zona ex Metropol - stanza 2.22 (piano 2 stanza 22).
Orario sportello: il lunedì ed il giovedì dalle ore 9 alle ore 12:30.
Per carenza di organico non possono purtroppo essere fornite informazioni telefoniche.
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COME
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Per ottenere la riabilitazione è necessario consegnare in Tribunale:
- Modulo compilato di Richiesta di Riabilitazione; (vedi modulo allegato "Riabilitazione");
- fotocopia del documento d’identità;
- originale\i del\i titolo\i protestato\i unitamente all’atto di protesto;
- dichiarazione del creditore di avvenuto pagamento (vedi modulo allegato “Dichiarazione di avvenuto pagamento”) con allegata fotocopia del documento di identità dello stesso. Nel caso di più girate la dichiarazione deve essere effettuata da tutti i giratari.
- visura aggiornata dei protesti (da richiedersi presso la Camera di Commercio di Modena).
Per le società, va inoltre depositata:
- visura camerale della società (da richiedere alla Camera di Commercio di Modena).
- visura dei protesti sia del ricorrente che della società (da richiedere alla Camera di Commercio di Modena).
Se del caso, potrà essere richiesta eventuale altra documentazione.
L’istanza non può essere accolta nei seguenti casi:
- quando non è compilata in tutte le sue parti o non è firmata dall’interessato;
- quando non è corredata dagli allegati previsti.
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Nel caso in cui non si è in grado di produrre gli originali dei titoli, gli stessi possono essere sostituiti alternativamente da:
- fotocopia dei titoli protestati e dell’atto di protesto (da reperire in banca o presso il notaio che ha elevato il protesto);
- dichiarazione del richiedente, anche nelle forme dell’autocertificazione (art. 38, 47 e 76 DPR n. 445\00), il quale sotto la propria responsabilità indica le ragioni per le quali non dispone dell’originale;
- dichiarazione del beneficiario (da produrre in originale con firma autenticata) di aver ricevuto il pagamento, con la specifica indicazione del titolo, della data del protesto, dell’importo del titolo stesso, della propria qualità di beneficiario diretto o giratario, delle generalità della persona che ha effettuato il pagamento (deve apparire ben chiara e certa la riferibilità del pagamento allo specifico assegno o alla specifica cambiale, quale risultante dal bollettino dei protesti);
- nel caso si tratti di assegni: certificato originale della banca che attesta l’avvenuta effettuazione del deposito vincolato al portatore dell’assegno (che deve essere specificatamente indicato: assegno numero…, tratto sulla banca…, protestato in data…, dell’importo di…).
Quanto ai protesti dei titoli che non risultano nel certificato camerale essendo stati elevati da oltre cinque anni (e non più pubblicati dalla C.C.I.A.A.) non è possibile dar corso alla riabilitazione non essendo rilevabile il numero e l’avvenuto pagamento degli stessi. Il Presidente del Tribunale può prendere atto del pagamento del titolo qualora lo stesso sia dimostrato con dichiarazione del beneficiario, o in base alla documentazione sopra indicata.
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Il Presidente del Tribunale emette decreto di Riabilitazione con il quale autorizza la Camera di Commercio a cancellare il nominativo dal registro informatico dei protesti.
La cancelleria comunica via e-mail all’interessato che può ritirare la copia conforme del provvedimento da presentare alla Camera di Commercio di Modena.
In caso di diniego della riabilitazione da parte del Presidente del Tribunale, la cancelleria effettua la comunicazione via e-mail all’interessato il quale, entro 10 giorni, può presentare ricorso presso la Corte d’Appello di Bologna.
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COSTI
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- marca per Contributo Unificato di € 98,00
- marca per diritti forfetizzati da € 27,00.
- marca per diritti di copia conforme da € 34,62 per il rilascio entro due giorni o da € 11,54 per il rilascio dopo cinque giorni.
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TEMPI
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Il decreto di riabilitazione, o di diniego, viene emesso entro 20 giorni dal deposito dell’istanza.
Le comunicazioni delle cancelleria avvengono entro 2 giorni lavorativi dall’emissione del provvedimento di riabilitazione o di diniego.
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MODULI
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Risposta:
aggiornamento scheda: 08/02/2018
Ufficio competente a ricevere l'atto:
CANCELLERIA SERVIZI AMMINISTRATIVI
ISTANZA:
SCRITTA: in bollo €. 16,00 vedi fac-simile predisposto dalla Cancelleria
TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA: € 200,00 da pagare su c.c. n. 8003 CC. GG. (presso gli uffici postali si può ritirare il prestampato)
PARTICOLARI REQUISITI
Può richiederla il proprietario o il legale rappresentante della testata del giornale o del periodico
Deve essere presentata presso il Tribunale nel cui circondario si effettuerà la stampa del giornale o del periodico
L'ISTANZA DEVE
contenere l'indicazione del direttore responsabile, che firma l'istanza unitamente al richiedente
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA
Dichiarazioni sostitutive di certificazione relative a:
1.residenza del richiedente e del direttore responsabile
2.cittadinanza del richiedente e del direttore responsabile
3.godimento diritti politici del richiedente e del direttore responsabile
4.iscrizione all'ordine dei giornalisti del direttore responsabile
Dichiarazione di accettazione della carica del direttore responsabile
Ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa
SE E’ UNA PERSONA GIURIDICA/SOCIETA' inoltre:
Dichiarazione sostitutiva della carica ricoperta dal rappresentante della società, dell'ente, ecc.
Copia autentica dell'atto dell’ organo deliberante che autorizza il rappresentante a richiedere la registrazione del periodico
TEMPI PREVISTI PER LA FORMAZIONE DELL’ATTO
circa 10 giorni
MODULO ISCRIZIONE PERIODICO PER PERSONA FISICA
MODULO ISCRIZIONE PERIODICO PER SOCIETA'
Risposta:
Aggiornamento scheda: 11/10/2022
Ufficio competente a ricevere l'atto:
CANCELLERIA SERVIZI AMMINISTRATIVI
ISTANZA:
SCRITTA ed in bollo da € 16,00 (vedi fac-simile predisposto dalla Cancelleria)
PARTICOLARI REQUISITI
CHI NE FA RICHIESTA DEVE:
Avere la residenza nella circoscrizione del Tribunale di Modena
Avere il godimento dei diritti civili
Non aver riportato condanne penali
Non trovarsi in una delle situazioni di incapacità ex Art. 222 cp
Non essere stato cancellato o radiato dal rispettivo albo professionale
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA
Ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di € 168,00 a mezzo di bollettino postale, sul c/c n. 8003
Autocertificazione attestante la data di nascita, la residenza, l’iscrizione all’associazione professionale
I titoli e i documenti che l’istante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica
*In caso di accoglimento della domanda di iscrizione, quale efficacia del provvedimento, è dovuto il pagamento di € 168,00 per concessioni governative. NB: Il mancato pagamento della tassa preclude l'effettiva iscrizione all'albo dei consulenti (art. 13 del D.P.R. 26/10/1972 n.641)
TEMPI PREVISTI PER LA FORMAZIONE DELL’ATTO
circa 10 giorni
MODULISTICA ISCRIZIONE ALBO PERITI (CLICCARE)
Risposta:
Aggiornamento scheda: 11/10/2022
Ufficio competente a ricevere l'atto:
CANCELLERIA SERVIZI AMMINISTRATIVI
ISTANZA:
SCRITTA ed in bollo da € 16,00 (vedi fac-simile predisposto dalla Cancelleria)
PARTICOLARI REQUISITI
CHI NE FA RICHIESTA DEVE:
Avere la residenza nella circoscrizione del Tribunale di Modena
Avere il godimento dei diritti civili
Essere iscritto ad albo, collegio o alla CCIAA della provincia di Modena
Non aver riportato condanne penali
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA
Ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di € 168,00 a mezzo di bollettino postale, sul c/c n. 8003
Autocertificazione attestante la data di nascita, la residenza, l’iscrizione all’associazione professionale (minimo da due anni)
I titoli e i documenti che l’istante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica
*In caso di accoglimento della domanda di iscrizione, quale efficacia del provvedimento, è dovuto il pagamento di € 168,00 per concessioni governative. NB: Il mancato pagamento della tassa preclude l'effettiva iscrizione all'albo dei consulenti (art. 13 del D.P.R. 26/10/1972 n.641)
TEMPI PREVISTI PER LA FORMAZIONE DELL’ATTO
All’esito della delibera della Commissione.
MODULISTICA ISCRIZIONE ALBO CONSULENTI (CLICCARE)
Risposta:
E' attivo il servizio online di richiesta dei certificati del Casellario Giudiziale a questo indirizzo:
https://certificaticasellario.giustizia.it/sac/prenotacertificato
Ufficio competente a ricevere l'atto:
Procura della Repubblica di Modena (https://www.procura.modena.giustizia.it/)
PARTICOLARI REQUISITI
Può richiederlo: - l'INTERESSATO o un suo delegato; - l'AMMINISTRATORE della società, in caso di persona giuridica
TEMPI PREVISTI PER LA FORMAZIONE DELL’ATTO
1 settimana con procedura ordinaria, 2 giorni lavorativi con procedura urgente
* Attenzione - Per i certificati del Casellario (Procura della Repubblica) richiesti da Pubbliche Amministrazioni occorre seguire le procedure CERPA
Risposta:
Cancelleria competente a ricevere l'atto:
CANCELLERIA VOLONTARIA GIURISDIZIONE
ISTANZA:
SCRITTA: vedi fac-simile
CONTRIBUTO UNIFICATO e BOLLO: ESENTI
DANTICIPAZIONE FORFETTARIA: 27 €
PARTICOLARI REQUISITI
Possono presentare l’istanza, per sé e/o per i figli, i genitori (con figli minorenni) separati, divorziati, naturali privi dell’assenso dell’altro genitore.
La domanda va presentata al Tribunale del luogo di residenza del minore
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA
COPIA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE O DELLA SENTENZA DI DIVORZIO
- STATO DI FAMIGLIA OVE E’ INSERITO IL MINORE
- DICHIARAZIONE DI ASSENSO DEL GENITORE NON AFFIDATARIO,ovvero DICHIARAZIONE DI AFFIDAMENTO A FAMILIARI PER IL GENITORE AFFIDATARIO
TEMPI PREVISTI PER LA FORMAZIONE DELL’ATTO
3/4 GIORNI, all’esito delle informazioni
TEMPI PREVISTI PER IL RILASCIO DI COPIA DELL'ATTO
IMMEDIATAMENTE dopo il decreto di autorizzazione, se con efficacia immediata
15 giorni negli altri casi, dopo il decreto di autorizzazione
Risposta:
Cancelleria competente a ricevere l'atto:
CANCELLERIA VOLONTARIA GIURISDIZIONE
ISTANZA:
SCRITTA CONTRIBUTO UNIFICATO: ESENTE
BOLLO: ESENTE
ANTICIPAZIONE FORFETTARIA: 27 € DIRITTI DI COPIA: € 11,54 senza urgenza - € 34,62 con urgenza PARTICOLARI REQUISITI POSSONO CHIEDERLA I GENITORI O IL TUTORE
PARTICOLARI REQUISITI
POSSONO CHIEDERLA I GENITORI O IL TUTORE
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA
QUELLA NECESSARIA PER IL TIPO DI RICHIESTA (v. fac simile)
TEMPI PREVISTI PER LA FORMAZIONE DELL’ATTO
UNA SETTIMANA
TEMPI PREVISTI PER IL RILASCIO DI COPIA DELL'ATTO
CIRCA DIECI GIORNI SUCCESSIVI ALLA FORMAZIONE DELL’ATTO
Risposta:
Cancelleria competente a ricevere l'atto:
CANCELLERIA VOLONTARIA GIURISDIZIONE
ISTANZA:
SCRITTA
CONTRIBUTO UNIFICATO: ESENTE
BOLLO: ESENTE
ANTICIPAZIONE FORFETTARIA: 27 €
DIRITTI DI COPIA: € 11,54 senza urgenza - € 34,62 con urgenza
PARTICOLARI REQUISITI
POSSONO CHIEDERLA I GENITORI O IL TUTORE
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA
QUELLA NECESSARIA PER IL TIPO DI RICHIESTA (v. fac simile)
TEMPI PREVISTI PER LA FORMAZIONE DELL’ATTO
UNA SETTIMANA
TEMPI PREVISTI PER IL RILASCIO DI COPIA DELL'ATTO
CIRCA DIECI GIORNI SUCCESSIVI ALLA FORMAZIONE DELL’ATTO
Risposta:
Da gennaio 2016 i beni immobili in vendita all'asta sono pubblicizzati sul
sito internet dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Modena (custode) al
seguente indirizzo:
www.mo.astagiudiziaria.com
Cancelleria competente a ricevere l'atto:
CANCELLERIA ESECUZIONI CIVILI
ISTANZA:
SCRITTA: vedi fac-simile in www.astemodena.it
MARCHE DA BOLLO: n. 1 da € 16,00 (da acquistare in tabaccheria):
PARTICOLARI REQUISITI
Chiunque presenti domanda deve:
Far riferimento al numero del fascicolo e del lotto per il quale si fa domanda
Specificare i propri dati anagrafici e fiscali
Dichiarare se coniugato in regime di comunione o separazione dei beni
Completare interamente il facsimile
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA
Vedi www.astemodena.it
TEMPI PREVISTI PER LA FORMAZIONE DELL’ATTO
Vedi www.astemodena.it
Risposta:
Cancelleria competente a ricevere l'atto:
CANCELLERIA FALLIMENTARE
ISTANZA:
# SCRITTA
# MARCHE DA BOLLO: n.3 da € 16,00 ciascuna (da acquistare in tabaccheria)
1. una per la nota di trascrizione privilegio
2. una per il certificato di origine della macchina
3. una per il verbale steso dal cancelliere.
PARTICOLARI REQUISITI
Può presentare la domanda qualunque soggetto che voglia accedere ai benefici della legge (in genere: proprietari di aziende che vogliano acquistare macchine per la produzione, venditore)
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA
# Certificato d’origine della macchina
# Contratto di acquisto regolarmente registrato all’Ufficio delle Entrate (verrà restituito)
# Se il pagamento della macchina è avvenuto con cambiali, le cambiali (verranno restituite)
TEMPI PREVISTI PER LA FORMAZIONE DELL’ATTO
La trascrizione avviene subito, occorrono 10/15 giorni per la sigillatura della targhetta. Ultimo aggiornamento Domenica 05 Aprile 2009 14:26
Risposta:
Dove Rivolgersi :
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
ISTANZA:
SCRITTA
CONTRIBUTO UNIFICATO € 98,00
ANTICIPAZIONE FORFETTARIA: 27 € (da acquistare in tabaccheria)
PARTICOLARI REQUISITI
PUO’ CHIEDERLI L’INTERESSATO AL PAGAMENTO
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA
CERTIFICATO DI NON OPPOSIZIONE RILASCIATO DAL PREFETTO QUIETANZA RILASCIATA DALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DELLA SOMMA DA RISCUOTERE DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ESPROPRIO
TEMPI PREVISTI PER LA FORMAZIONE DELL’ATTO
2/3 GIORNI
Risposta:
Dove Rivolgersi :
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
ISTANZA:
SCRITTA
CONTRIBUTO UNIFICATO: € 98,00
ANTICIPAZIONE FORFETTARIA: 27 € (da acquistare in tabaccheria)
PARTICOLARI REQUISITI
Può richiederla il PRIVATO o il NOTAIO
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA
nessuna
TEMPI PREVISTI PER LA FORMAZIONE DELL’ATTO
IMMEDIATAMENTE dopo la formazione dell’atto
Risposta:
Dove Rivolgersi :
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
ISTANZA:
SCRITTA
CONTRIBUTO UNIFICATO: € 98,00
ANTICIPAZIONE FORFETTARIA: 27 € (da acquistare in tabaccheria)
PARTICOLARI REQUISITI
Può richiederla il Legale Rappresentante o l’Amministratore della società
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA
nessuna
TEMPI PREVISTI PER LA FORMAZIONE DELL’ATTO
3/4 GIORNI
TEMPI PREVISTI PER IL RILASCIO DI COPIA DELL’ATTO
IMMEDIATAMENTE dopo la formazione dell’atto
Risposta:
Dove Rivolgersi :
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
ISTANZA:
SCRITTA
CONTRIBUTO UNIFICATO: € 98,00
ANTICIPAZIONE FORFETTARIA: 27 € (da acquistare in tabaccheria)
PARTICOLARI REQUISITI
POSSONO CHIEDERLA I SOCI DELLA SOCIETA’
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA
--
TEMPI PREVISTI PER LA FORMAZIONE DELL’ATTO
UNA SETTIMANA
TEMPI PREVISTI PER IL RILASCIO DI COPIA DELL’ATTO
CONTESTUALE ALLA FORMAZIONE DELL’ATTO
Risposta:
Dove Rivolgersi :
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
ISTANZA:
SCRITTA
CONTRIBUTO UNIFICATO: € 98,00
ANTICIPAZIONE FORFETTARIA: 27 € (da acquistare in tabaccheria)
ESENTE ( solo dal CU ) se viene chiesto per un minore
PARTICOLARI REQUISITI
POSSONO CHIEDERLA I PARENTI, L’AZIENDA U.S.L., LA QUESTURA
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA
DOCUMENTAZIONE MEDICA
TEMPI PREVISTI PER LA FORMAZIONE DELL’ATTO
UNA SETTIMANA
TEMPI PREVISTI PER IL RILASCIO DI COPIA DELL’ATTO
CONTESTUALE ALLA FORMAZIONE DELL’ATTO
Risposta:
Dove Rivolgersi :
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
ISTANZA:
SCRITTA
CONTRIBUTO UNIFICATO: € 98,00
ANTICIPAZIONE FORFETTARIA: 27 € (da acquistare in tabaccheria)
PARTICOLARI REQUISITI
Può richiederla il privato, il Legale Rappresentante o l’Amministratore della società
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA
nessuna
TEMPI PREVISTI PER LA FORMAZIONE DELL’ATTO
3/4 GIORNI
TEMPI PREVISTI PER IL RILASCIO DI COPIA DELL’ATTO
IMMEDIATAMENTE dopo la formazione dell'atto
Risposta:
a questo link tutta la modulistica e le disposizioni
Risposta:
Cancelleria competente a ricevere l'atto:
CANCELLERIA VOLONTARIA GIURISDIZIONE
ISTANZA:
SCRITTA
CONTRIBUTO UNIFICATO: ESENTE
BOLLO: ESENTE
DIRITTI DI NOTIFICA: € 27,00 DIRITTI DI COPIA: € 11,54 senza urgenza - € 34,62 con urgenza
PARTICOLARI REQUISITI
POSSONO CHIEDERLA I GENITORI O IL TUTORE
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA
QUELLA NECESSARIA PER IL TIPO DI RICHIESTA (v. fac simile)
TEMPI PREVISTI PER LA FORMAZIONE DELL’ATTO
UNA SETTIMANA
TEMPI PREVISTI PER PER IL RILASCIO DI COPIA DELL’ATTO
CIRCA DIECI GIORNI SUCCESSIVI ALLA FORMAZIONE DELL’ATTO
Risposta:
SERVIZIO MOMENTANEAMENTE SOSPESO
Cancelleria competente a ricevere l'atto:
CANCELLERIA VOLONTARIA GIURISDIZIONE
ISTANZA:
ORALE previo appuntamento (inviare una mail a: puntoinformativo@tribunaledimodena.it)
Marche da bollo (da acquistare in tabaccheria): 2 marche da € 16,00 ciascuna ed 1 marca da € 11,54
PARTICOLARI REQUISITI
EREDE o GENITORE/TUTORE DI EREDE MINORENNE/ INTERDETTO/INABILITATO
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA
- CERTIFICATO DI MORTE IN CARTA LIBERA
- CODICE FISCALE DEL RINUNCIANTE/ACCETTANTE E DEL DEFUNTO
- AUTORIZZ. DEL GIUDICE TUTELARE (per gli eredi minorenni,interdetti,inabilitati)
- MOD F. 23 ATTESTANTE IL VERSAMENTO DEL TRIBUTO A FAVORE DELLA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI di € 294,00 (IN CASO DI ACCETTAZIONE BENEFICIATA) O DI € 200,00 (IN CASO DI RINUNCIA)
TEMPI PREVISTI PER LA FORMAZIONE DELL’ATTO
IMMEDIATAMENTE, NEL GIORNO FISSATO PER L’APPUNTAMENTO
TEMPI PREVISTI PER PER IL RILASCIO DI COPIA DELL’ATTO
20/30 giorni successivi alla formazione dell’atto, se richiesta.
Se raccolta dal Notaio:
- copia autentica del verbale in bollo da € 16,00 già registrata
- istanza alla cancelleria in bollo € 16,00
- Diritti di certificato € 3,84
Allegati
scheda informativa rinuncia
scheda informativa accettazione
link al modello f23 (agenzia delle entrate)
Risposta:
Cancelleria competente a ricevere l'atto:
CANCELLERIA VOLONTARIA GIURISDIZIONE
ISTANZA:
SCRITTA: vedi fac-simile predisposto dalla Cancelleria
CONTRIBUTO UNIFICATO: € 98,00
ANTICIPAZIONE FORFETTARIA: 27 € (da acquistare in tabaccheria) DIRITTI DI COPIA € 11,54 senza urgenza € 34,62 con urgenza
PARTICOLARI REQUISITI
Può richiederlo chi ha smarrito un libretto o un certificato di deposito al portatore o ha subito il furto dello stesso
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA
- COPIA DELLA DENUNCIA fatta agli organi competenti
TEMPI PREVISTI PER LA FORMAZIONE DELL’ATTO
Dipende dai tempi di risposta degli organi di polizia, relativamente alle informative, e da quelli necessari per l’attestazione da parte dell’Istituto Bancario
TEMPI PREVISTI PER PER IL RILASCIO DI COPIA DELL’ATTO
IMMEDIATAMENTE dopo la formazione del provvedimento
Risposta:
Cancelleria competente a ricevere l'atto:
CANCELLERIA VOLONTARIA GIURISDIZIONE
ISTANZA:
SCRITTA
CONTRIBUTO UNIFICATO: ESENTE
ANTICIPAZIONE FORFETTARIA: 27 € (da acquistare in tabaccheria)
PARTICOLARI REQUISITI
CONIUGE, PARENTE ENTRO IL 4° GRADO, AFFINE ENTRO IL 2° GRADO, CONVIVENTE, RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI O SANITARI IMPEGNATI NELLA CURA DELLA PERSONA PER LA QUALE SI CHIEDE LA NOMINA.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA
STATO DI FAMIGLIA DELLA PERSONA PER LA QUALE SI CHIEDE LA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO CERTIFICATO MEDICO ESTRATTO DELL'ATTO DI NASCITA
TEMPI PREVISTI PER LA FORMAZIONE DELL’ATTO
ENTRO 60 GIORNI DAL DEPOSITO DELL’ISTANZA
TEMPI PREVISTI PER PER IL RILASCIO DI COPIA DELL’ATTO
Entro 5 giorni dalla formazione del provvedimento del giudice tutelare.
Risposta:
a questo link tutte le disposizioni e la modulistica
Risposta:
al seguente link tutte le istruzioni e la modulistica
Risposta:
TRIBUNALE DI MODENA
Modena, 9 novembre 2015
Provv. N. 88\2015
Prot. n. 469\2015
Anno 2015 Tit. Cl. Fasc.
Allegati: 1
Oggetto: Ricerca dei beni da pignorare ex art 492bis cpc. Modalità di presentazione dell’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare il danno del proprio debitore.
L’art. 492-bis cpc prevede che il Presidente del Tribunale o un giudice da lui delegato possa autorizzare l’ufficiale giudiziario, su istanza del creditore, alla ricerca telematica dei beni da pignorare.
L’art. 155-quinquies co.1° disp att cpc dispone che detta autorizzazione possa essere data al creditore direttamente nel caso in cui le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati gestite dalle pubbliche amministrazioni non siano funzionanti.
Tali disposizioni sono da ritenersi attualmente operative, a seguito dell’entrata in vigore della legge di conversione n°132/15 del DL n°83/15, che in particolare:
- ha sostituito il primo comma dell’art.155-quater disp att cpc, che condizionava l’efficacia di dette norme alla futura emanazione di un decreto ministeriale (con cui individuare “i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al secondo comma dell'articolo 492-bis del codice, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori…”), con disposizione che invece estende agli Ufficiali giudiziari le regole di condivisione dei dati mediante cooperazione applicativa fra Pubbliche Amministrazioni, dettate dagli art.58 e 72 del Dlgs n°82/05; introduce la possibilità di immediata stipula di convenzioni fra il Ministero della Giustizia ed il singolo gestore pubblico finalizzate alla fruibilità informatica dei dati, per ovviare all’attuale mancanza delle regole tecniche e delle dotazioni necessarie all’attuazione della cooperazione applicativa prevista in dette norme; prevede altresì che sia pubblicato “sul portale dei servizi telematici l’elenco delle banche dati per le quali è operativo l’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario per le finalità di cui all’articolo 492-bis del codice”;
- ha introdotto un secondo comma all’art.155-quinquies disp att cpc, ove è prevista l’operatività dei poteri vicari assegnati ai creditori dal primo comma di tale articolo, per singola banca dati ricompresa nell’anagrafe tributaria, ivi incluso l’archivio dei rapporti finanziari, nonché per quelle
degli enti previdenziali, “sino all’inserimento di ognuna di esse nell’elenco di cui all’art.155-quater, primo comma”.
Ne consegue che, a seguito di tali modifiche – non sottoposte a speciali disposizioni transitorie, e quindi vigenti dal 20 agosto 2015, giorno di pubblicazione in GU della legge n°132/15, come disposto dall’art.24 del DL 83/15- ogni creditore è attualmente abilitato a richiedere l’autorizzazione di cui all’art.155-quinquies co.1° disp att cpc; essendo detta facoltà destinata a venir meno, per singola banca dati, soltanto con il suo futuro inserimento nell’elenco da pubblicarsi sul portale dei servizi telematici.
Le banche dati sono: 1) Anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari. 2) Pubblico Registro Automobilistico; 3) Banche dati degli enti di previdenza. 4) ulteriori banche dati di cui al decreto di attuazione del Ministero della Giustizia.
L’archivio dei rapporti finanziari è l’archivio dei dati obbligatoriamente comunicati all’anagrafe tributaria, ai sensi dell’art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605: dagli enti pubblici, dalle aziende e dalle banche e da altri soggetti. In particolare, si ricorda che è fatto obbligo alle banche, alla società Poste italiane Spa e ad ogni altro operatore finanziario di rilevare e tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 Euro (la “sezione di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605” di cui all’art. 155 bis disp. att. c.p.c.).
I dati acquisiti, in seguito ad autorizzazione del giudice, devono essere gestiti dal procuratore nel rispetto delle cautele a tutela della riservatezza previste per tutti i dati sensibili delle parti in suo possesso.
Requisiti specifici di ammissibilità dell’istanza
Quanto ai requisiti specifici di ammissibilità dell’istanza ex art.155-quinquies co.1° disp. att. cpc, è necessario che l’istante documenti:
- di essere titolare del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del soggetto in relazione al quale è chiesta la ricerca;
- l’inutile decorso del termine fissato dall’art. 482 cpc, ovvero il pericolo nel ritardo atto a giustificare la ricerca prima della notificazione del precetto;
- che il debitore abbia residenza, domicilio, dimora o sede nel circondario (art. 492 bis co.1° cpc)
Non è invece richiesto dalla legge che il creditore si sia previamente, ma inutilmente, attivato a ricercare altrimenti i beni aggredibili del debitore.
Contenuto dell’istanza
L’istanza di cui all’art. 492 bis co. 1 c.p.c. “deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell’art. 547 c.p.c., dell’indirizzo di posta elettronica certificata”.
L’istanza deve altresì essere accompagnata dal versamento del contributo unificato che deve essere corrisposto contestualmente alla presentazione dell’istanza di autorizzazione all’accesso alle banche dati nella misura di € 43,00 (art. 13 co. 1 quinquies). Non va corrisposta l’anticipazione forfettaria ex art 30 DPR 115\02.
Deposito telematico
Si tratta di un atto introduttivo, da inserire nel registro “Volontaria Giurisdizione” compilando tutti i campi necessari (fig. 1).
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Nella schermata successiva va inserito il codice oggetto 400999 (altri istituti camerali e di volontaria giurisdizione) come visibile in fig. 2.
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Andrà poi allegato il contributo unificato. Tra gli allegati da inserire figurano inoltre il titolo esecutivo e il precetto notificato, l’atto principale da impostare sarà la richiesta ex art. 492 bis, chiaramente in pdf nativo.
L’istanza per l’esercizio delle facoltà transitoriamente riconosciute al creditore procedente senza l’intervento dell’U.G. può essere formulata sulla falsariga del fac simile in allegato.
Il Presidente del Tribunale Il Dirigente Amministrativo
dott. Vittorio Zanichelli dott.ssa Luigina Signoretti
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Risposta:
Aggiornamento: 11/6/2018
TRIBUNALE DI MODENA
Oggetto:
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Nomina del professionista ex art 15 , comma 9 della Legge 27 gennaio 2012
n. 3 (Composizione crisi da Sovraindebitamento).
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L’istanza per la nomina del professionista ex art 15 , comma 9 della Legge 27 gennaio 2012 n. 3 (Composizione crisi da Sovraindebitamento) va presentata ad uno degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento presso la Camera di Commercio o l'Ordine dei Commercialisti.
Risposta:
al seguente link tutte le disposizioni e la modulistica
Risposta:
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