30/06/2017 - "Split payment" - art 1 del DL 24 aprile 2017n. 50 conv. L 21 giugno 2017 n. 96 estensione dell'ambito di applicazione ai professionisti che operano con la PA

L’art. 1 del DL 24 aprile 2017n. 50 conv. L 21 giugno 2017 n. 96 estende l’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell’IVA (cd. split payment) alle operazioni effettuate nei confronti di tutti i professionisti che operano con la Pubblica Amministrazione.

La disposizione è operativa dal 1 luglio 2017.

Da tale data, pertanto, le fatture emesse dai professionisti che operano con la Pubblica Amministrazione non possono più essere emesse con “ IVA ad esigibilità differita” ma in regime di “scissione dei pagamenti

Il professionista, quindi, emette regolarmente la fattura elettronica, annota  sulla stessa  la “scissione dei pagamenti“, non computa a debito l’importo dell’IVA indicato. 

            Le fatture elettroniche pertanto, devono obbligatoriamente riportare nel campo “Esigibilità IVA” (contenuto nel blocco informativo “Dati Riepilogo per aliquota IVA e natura”)  il carattere “S”.

           Qualora il carattere “S” non sia evidenziato, la fattura è irregolare e come tale deve essere  rifiutata.

          In sede di pagamento, l’ufficio del funzionario delegato, corrisponde l’importo dovuto dall’amministrazione, senza IVA. Iva che deve versare direttamente all’ Erario.

 

          Le fatture ad esigibilità differita emesse sino al 30 giugno 2017, e non ancora pagate, seguiranno il precedente regime, in forza del quale l’IVA verrà versata all’Erario direttamente dall’emittente secondo il proprio regime fiscale.

 

 

                              

                                                     Il Dirigente Amministrativo

                                                     dott.ssa Luigina Signoretti



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