Protocollo Udienze Civili

PROTOCOLLO DI INTESA PER LA GESTIONE DELLE UDIENZE CIVILI PRESSO IL TRIBUNALE DI MODENA

CAPO I – Dell’udienza in generale

Articolo 1 – Udienze

1.- Per ciascuna udienza verrà fissato, anche attraverso l’utilizzo dello strumento previsto dall’art. 168-bis, 5° co., c.p.c., un numero massimo di cause tale da consentire un’adeguata trattazione, effettiva e decorosa, per ciascuna di esse.

2.- La lunghezza dei rinvii in fase istruttoria verrà contenuta nei limiti minimi consentiti dal rispetto del numero massimo di cause da trattare in ciascuna udienza indicato al comma precedente.

Articolo 2 - Orario di trattazione delle singole cause

1.- Per ciascuna causa, o gruppo di cause, verrà fissato un orario di trattazione.

2.- Nella determinazione della data del rinvio e dell’orario di trattazione, si terrà comunque conto, ove possibile, dei precedenti impegni professionali dei difensori.

Articolo 3 - Fasce orarie

1.- Le fasce orarie iniziali dell’udienza saranno tendenzialmente riservate alla prima comparizione delle parti e trattazione ai sensi dell’art. 183 c.p.c., nonché delle cause per le quali si prevedono adempimenti di breve durata (es.: udienze di precisazione delle conclusioni; udienze di discussione orale in cause semplici o ripetitive, discussione sui mezzi di prova già proposti, adempimenti ex art. 309 c.p.c., ecc.).

2.- Le fasce orarie successive o finali dell’udienza saranno tendenzialmente riservate alla trattazione delle cause per le quali devono essere svolte attività di più lunga durata, o comunque di durata non prevedibile (es.: prove per testi; audizione delle parti; procedimenti cautelari e possessori, ecc.). Per detti incombenti, o comunque quando la complessità della trattazione o la presumibile durata dello svolgimento lo consigli, sarà altresì possibile individuare apposite udienze, fermo per ciascuna causa il rispetto di quanto previsto dall’art. 2.

3. Analogamente si procederà, eventualmente previa rifissazione di udienza per la effettiva comparizione delle parti, qualora, tenuto conto della natura della controversia e sentiti i difensori, sia necessario od opportuno interrogare liberamente le parti, tentare la conciliazione, procedere all’audizione dei minori, in ogni caso assicurando che l’udienza sia svolta secondo quanto previsto dall’artt. 84 disp. Att. C.p.c.: “le udienze del giudice istruttore non sono pubbliche”.

Articolo 4 – Puntualità

1.- Sia il giudice che i difensori porranno la massima cura nel rispetto dell’orario fissato per l’inizio dell’udienza e per la trattazione di ciascun procedimento, salvi gli eventuali slittamenti determinati dall’imprevedibile protrarsi della trattazione dei procedimenti fissati nelle fasce orarie precedenti.

Articolo 5 - Impedimento del giudice a tenere udienza

1.- Nel caso di impedimento del giudice a tenere udienza in una certa data, se l’impedimento sia prevedibile anticipatamente, il giudice stesso eviterà la fissazione di cause in tale data o, comunque, provvederà ad organizzare la propria sostituzione in modo da assicurare l’effettivo svolgimento dell’udienza dinnanzi a sostituto a conoscenza degli atti di causa.

2.- Qualora la sostituzione nelle forme di cui sopra non sia possibile, o qualora l’impedimento sia imprevedibile e di natura eccezionale, il giudice disporrà il rinvio dell’udienza, da adottarsi con le più celeri modalità e con la contestuale indicazione dei motivi e della data di rinvio delle udienze non tenute; in ogni caso, se non altrimenti notiziati, i procuratori di tutte le parti costituite avranno cura di recarsi in cancelleria per prendere visione della data di rinvio, onde evitare la necessità della effettuazione delle comunicazioni da parte della stessa cancelleria.

Articolo 6 - Mancata presenza delle parti

1.- In caso di mancata presenza di entrambe le parti all’orario fissato per una udienza di trattazione o di prima comparizione, il provvedimento di rinvio o di cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi degli artt. 181 o 309 c.p.c., sarà adottato:
a) dopo il decorso di un’ora dall’orario fissato per la trattazione della causa stessa;
b) in ogni caso - e quindi indipendentemente dal tempo decorso dall’orario fissato per la trattazione della causa stessa ex art. 3 comma 1 del presente protocollo- al termine dell’udienza.

Articolo 7 – Sostituzioni d’udienza

1.- L’avvocato costituito, nel caso in cui non possa essere presente in udienza, si deve adoperare per farsi sostituire da un collega che sia a conoscenza degli atti di causa e degli adempimenti da compiersi nel corso dell’udienza.

Articolo 8 – Rinvii d’udienza

1.- I difensori eviteranno di chiedere meri rinvii dell’udienza, che comunque non saranno concessi, se non su richiesta congiunta di tutte le parti, e per specifici motivi documentati.

2.- Nel caso in cui richieste congiunte di rinvio siano determinate dalla pendenza di trattative per la definizione stragiudiziale della lite, i difensori avranno cura di precisare lo stato delle trattative, onde consentire al giudice di valutare l’opportunità del rinvio.

3.- In ogni caso, si darà atto nel verbale delle ragioni e della durata del rinvio richiesto congiuntamente dalle parti.

Articolo 9 – Ricevimento degli avvocati

1.- Ciascun giudice garantirà e renderà note modalità di ricevimento degli avvocati per l’esposizione di questioni urgenti o comunque diverse dalle problematiche processuali o sostanziali da trattarsi in udienza.

Articolo 10 – Redazione dei verbali di udienza

1.- La trattazione dei procedimenti sarà orale, e la verbalizzazione avverrà, nell’impossibilità di tenere udienza con la collaborazione del personale amministrativo, sotto la direzione del giudice, dallo stesso personalmente ovvero da parte di uno dei difensori o loro delegati presenti.

2.- I difensori eviteranno di chiedere l’allegazione al verbale di deduzioni scritte predisposte anteriormente all’udienza, salvo casi eccezionali o laddove ciò appaia opportuno, in ogni caso assicurando che le deduzioni allegate siano sintetiche e contenute entro limiti ragionevoli; in tal caso i fogli di deduzione scritta saranno allegati al verbale previa autorizzazione del giudice e sentite le altre parti presenti, onde consentire il rispetto del contraddittorio.

3.- All’udienza di precisazione delle conclusioni i fogli di deduzione scritta, purchè contenenti le sole definitive conclusioni di parte, saranno in ogni caso accettati ed allegati al verbale.

Articolo 11 – Conoscenza delle cause da trattarsi in udienza

1.- I giudici e i difensori avranno cura di giungere all’udienza con una effettiva conoscenza della causa, in modo che:
a) sia assicurata la effettiva trattazione, in udienza, delle questioni rilevanti per il giudizio;
b) sia effettivamente privilegiata la decisione in udienza delle questioni processuali e sostanziali sollevate dalle parti.

CAPO II – Della trattazione delle cause

Art. 12 – Indicazione dell’oggetto della causa

1.- All’atto della iscrizione a ruolo, in particolare in relazione alla gestione informatizzata e mediante “codici a barre” del fascicolo da parte della cancelleria, i difensori presteranno attenzione nell’indicare correttamente l’oggetto della causa.

Art. 13 – Trasmissione del fascicolo al giudice

1.- La cancelleria provvederà a trasmettere il fascicolo di ufficio al giudice istruttore immediatamente dopo la sua designazione, al fine di consentirgli un tempestivo esame dello stesso, anche al fine dell’efficace utilizzazione dello strumento del differimento dell’udienza di prima comparizione, ai sensi dell’art. 168-bis, 5° c., c.p.c.

Art. 14 - Istanze anteriori alla prima udienza

1.- In caso di proposizione di istanze cautelari od anticipatorie anteriormente alla data della prima udienza, ovvero in caso di richiesta di chiamata in causa del terzo da parte del convenuto, ai sensi dell’art. 269 c.p.c., i difensori avranno cura di segnalare al giudice, attraverso la cancelleria, l’opportunità di un tempestivo esame del fascicolo.

Art. 15 - Udienza di trattazione

1.- L’udienza di trattazione di cui all’art. 183 c.p.c. costituirà un momento di effettivo colloquio e collaborazione processuale tra il giudice e i difensori, al fine di delimitare il thema decidendum e il thema probandum, curando altresì l’emersione delle questioni rilevabili d’ufficio di cui appare opportuna la trattazione.

2.- Nella stessa udienza od in apposita udienza successiva, avuto riguardo a quanto già indicato all’art. 3 comma 3°, si procederà nell’interrogatorio libero delle parti e, ove possibile, al tentativo di conciliazione.


Art. 16 - Tentativo di conciliazione

1.- Il tentativo di conciliazione sarà effettuato dal giudice prospettando alle parti l’area di controvertibilità delle questioni, l’alea del processo rispetto al thema probandum e i costi dello stesso.

2.- Il tentativo di conciliazione potrà essere reiterato, ove opportuno o richiesto da tutte le parti, nell’intero corso del giudizio.

Art. 17 - Precisazione delle difese ai sensi del previgente art. 183, 5° co., c.p.c.

1.- Nelle cause sottratte all’applicazione delle disposizioni di cui alla L. 80/2005 e succ. modd., i difensori chiederanno la concessione dei termini di cui all’articolo 183, 5° co., c.p.c. solo in caso di effettiva necessità o opportunità di precisazione e/o modifica di domande, eccezioni e conclusioni, ed eviteranno il deposito di memorie aventi contenuto estraneo alla previsione della norma.

2.- Qualora esigenze di speditezza lo consiglino, avuto riguardo alle esigenze organizzative del ruolo di ciascun giudice ed osservata l’esigenza di evitare sovrapposizioni nella delimitazione del thema decidendum rispetto alla proposizione di prove e produzione di documenti, sarà possibile la concessione consecutiva dei termini di cui all’art. 183, 5° co., c.p.c. e dei termini di cui all’art. 184 c.p.c.

Art. 18 - Memorie istruttorie di cui all’art. 184 c.p.c.

1.- Nelle cause sottratte all’applicazione delle disposizioni di cui alla L. 80/2005 e succ. modd., la fissazione dei termini di cui all’art. 184 c.p.c. avrà cura di assicurare un congruo spazio di tempo, proporzionato alla complessità delle causa ed alla lunghezza del rinvio, per consentire ai difensori la redazione delle memorie, nonché un congruo spazio di tempo anteriore all’udienza, per consentire il preventivo esame delle memorie depositate, da parte del giudice e dei difensori stessi.

2.- Il fascicolo resterà a disposizione delle parti almeno fino a sette giorni prima dell’udienza.

3.- Nelle memorie depositate ai sensi dell’art. 184 c.p.c. sarà contenuta:
a) la precisa e dettagliata indicazione di tutti i nuovi documenti depositati;
b) una chiara, completa e definitiva indicazione di tutti i mezzi istruttori di cui si intende effettivamente ottenere l’ammissione, evitando rinvii a precedenti atti di causa;
c) eventualmente, una distinta sezione, separata da quella dedicata alle istanze istruttorie e graficamente ben distinguibile da questa, contenente deduzioni in merito all’ammissibilità dei mezzi di prova articolati dalla controparte.

Art. 19 – Memorie di cui al nuovo art. 183 c. 6° c.p.c.

1. In esito alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, ove non sia sorta l’esigenza di disporre la prosecuzione della stessa in relazione all’adozione di uno dei provvedimenti di cui all’art. 183, co. 1°, c.p.c. o per la trattazione di altra questione preliminare o pregiudiziale, ovvero in esito all’udienza fissata per l’interrogatorio libero delle parti ed il tentativo di conciliazione, il giudice, se richiesto, concede i termini di cui al comma 6° del citato art. 183 c.p.c., riservandosi di provvedere sulle istanze istruttorie delle parti, in relazione alla necessità di assicurare un effettivo contraddittorio sulle eventuali richieste di prova contraria, alla successiva udienza.

2. Resta ferma l’esigenza che il contenuto delle memorie sia chiaramente distinto nelle sue parti assertive, rispetto alle parti contenenti istanze di prova e, quanto alle prime, ad esse si ricorra solo in caso di effettiva necessità od opportunità di precisazione e/o modifica di domande.

3. La redazione delle parti di memorie contenenti istanze istruttorie sarà improntata ai seguenti principi:

a) la precisa e dettagliata indicazione di tutti i nuovi documenti depositati;

b) una chiara, completa e definitiva indicazione di tutti i mezzi istruttori di cui si intende effettivamente ottenere l’ammissione, evitando rinvii a precedenti atti di causa;
c) eventualmente, una distinta sezione, separata da quella dedicata alle istanze istruttorie e graficamente ben distinguibile da questa, contenente deduzioni in merito all’ammissibilità dei mezzi di prova articolati dalla controparte.

Art. 20 - Assunzione della prova per testi

1.- L’assunzione della prova per testi sarà preferibilmente concentrata in un’unica udienza. Ove ciò non fosse possibile, al momento dell’ammissione della prova sarà fissato un calendario di massima per lo svolgimento di essa, ovvero limitando numericamente il numero dei testi da escutere per ciascuna delle parti.

2.- I difensori provvederanno a citare i soli testi di cui è fissata l’audizione per ciascuna udienza, con congruo anticipo rispetto alla data dell’udienza stessa, in modo da essere in grado di documentare l’esito della notifica della citazione. Nella citazione, avranno cura di indicare l’orario fissato per l’escussione del teste citato.

3.- I provvedimenti di cui agli artt. 208 c.p.c e 104 disp. att. c.p.c. saranno sempre adottati di ufficio ed in caso di mancata comparizione dei testi regolarmente citati, il giudice disporrà l’applicazione di una sanzione pecuniaria e, salvo casi eccezionali, ne disporrà l’accompagnamento coattivo, ai sensi dell’art. 255 c.p.c., salvo comprovato impedimento.

Art. 21 - Ammissione e svolgimento della consulenza tecnica di ufficio

1.- Nell’ordinanza di ammissione della consulenza tecnica di ufficio, il giudice provvederà a formulare, almeno in maniera sommaria, i quesiti da sottoporre al consulente, salva in ogni caso la discussione con i difensori delle parti, e con lo stesso consulente, circa il contenuto definitivo e/o circa la integrazione dei quesiti inizialmente proposti.

2.- Nel caso in cui il provvedimento di ammissione della consulenza tecnica di ufficio sia emesso a scioglimento di una riserva, si disporrà che il testo integrale dell’ordinanza sia notificato al consulente e comunicato alle parti.

3.- Al momento del conferimento dell’incarico al consulente, eventualmente attraverso la predisposizione di un modulo uniforme, si delineerà in modo definitivo il quesito o i quesiti sottoposti, l’ambito degli accertamenti esperibili e la possibilità o meno di acquisire informazioni, consultare atti o documenti.

4.- Sentite le parti ed avuto riguardo alla natura della controversia ed all’oggetto dell’incarico peritale, il giudice potrà altresì prevedere:
a) l’incarico al consulente di esperire un tentativo di conciliazione della lite;
b) la disciplina del sub - procedimento di consulenza, prevedendo che il consulente di ufficio, raccolte le osservazioni dei consulenti di parte, comunichi a questi la relazione finale, fissando loro un termine di almeno 15 giorni per far pervenire osservazioni, e dando quindi conto di tali osservazioni, con un’integrazione ulteriore della relazione, nella quale apporterà le eventuali necessarie modifiche alle conclusioni già rese, ovvero le confermerà espressamente, motivando comunque il suo convincimento;
c) che il consulente depositi la relazione finale e le eventuali integrazioni, unitamente alle copie per le parti, sia in forma cartacea che su supporto informatico.

5.- La fissazione dell’udienza successiva al conferimento dell’incarico al consulente tecnico di ufficio avverrà in modo da consentire alle parti il preventivo esame della relazione, e gli avvocati eviteranno di chiedere rinvii al solo scopo di esaminare la relazione stessa, se questa sia stata tempestivamente depositata.

Art. 22 - Comunicazioni tra le parti e tra queste ed il giudice

1.- I difensori, nell’atto di costituzione in giudizio, indicheranno sempre il proprio numero di telefono, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica presso i quali desiderano ricevere le comunicazioni nel corso del procedimento, e provvederanno a comunicare tempestivamente alla cancelleria ogni variazione dei suddetti dati.

2.- I difensori segnaleranno tempestivamente al giudice (ed eventualmente al consulente da questi nominato):
a) gli accordi transattivi intervenuti tra le parti;
b) le cause rinviate ai sensi dell’art. 309 c.p.c. che non andranno cancellate ma effettivamente trattate;

c) qualsiasi altro motivo ostativo ad una effettiva trattazione della causa o che determini un imprevisto ampliamento dei tempi di trattazione della stessa rispetto a quanto preventivato al momento del rinvio alla successiva udienza.

3.- Ove nel corso dell’udienza si verifichi un significativo slittamento dell’orario indicato per la trattazione della causa, dovuto a motivi contingenti od al prolungamento degli incombenti precedenti, il giudice ne informerà gli avvocati e le parti in attesa.

Art. 23 - Scritti su supporto informatico

1.- I difensori allegheranno alla comparsa conclusionale la riproduzione su supporto informatico, contenente le conclusioni definitivamente precisate, ovvero invieranno il relativo file informatico alla casella di posta elettronica del giudice.

Art. 24 - Tenuta dei fascicoli

1.- I difensori avranno cura di predisporre i fascicoli di parte in aderenza a quanto previsto dall’art. 74 disp. att. c.p.c., con sezioni separate per atti e documenti, tutti correttamente affoliati, con distinta e congruente numerazione che trovi riscontro dell’indice del fascicolo.

2.- In caso di produzione di documenti in udienza, se ne darà atto a verbale, indicando specificamente gli estremi identificativi di ciascun documento, e contestualmente si provvederà all’aggiornamento dell’indice del fascicolo di parte.

3.- I giudici avranno cura di sollecitare in ogni momento del processo la corretta tenuta dei fascicoli di parte, e di verificare – in accordo con le cancellerie – che di ogni atto prodotto sia fornita copia da inserire nel fascicolo d’ufficio.

Art. 25 – Consultazione delle sentenze di appello

1.- Si auspica l’attivazione di un meccanismo automatico di trasmissione interna, in via amministrativa, delle decisioni rese in sede di appello, sia di conferma che di riforma delle sentenze adottate dai giudici del Tribunale.

2.- Sino all’attivazione di tale meccanismo, si auspica che i difensori facciano pervenire alla cancelleria – che ne curerà l’inoltro a ciascun giudice che abbia adottato decisioni in primo grado gravate - copia delle sentenze rese in sede di appello, sia di conferma che di riforma delle sentenze adottate dai giudici del Tribunale.

Art. 26 - Riunioni volte a favorire l’uniformità interpretativa

1.- Saranno organizzate, con cadenza periodica, riunioni fra i magistrati delle singole sezioni o addetti all’intero settore civile, per la valutazione delle esigenze organizzative e il confronto in relazione agli orientamenti giurisprudenziali ed alle novità normative.

2.- Sarà data adeguata pubblicità delle eventuali prassi uniformi applicative ed organizzative concordate dai magistrati delle singole sezioni, ferma restando l’autonomia di ogni magistrato in relazione ai singoli procedimenti.

3.- Gli organismi e le associazioni dell’avvocatura potranno, eventualmente attraverso i loro rappresentanti nell’Osservatorio di cui al successivo art. 26, segnalare questioni organizzative ed eventuali contrasti giurisprudenziali, chiedendone l’inserimento nell’ordine del giorno delle riunioni di cui al primo comma.

CAPO III – Dell’Osservatorio sulla Giustizia Civile

Art. 27 - Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Modena

1.- È istituito l’Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Modena, onde consentire il confronto e la cooperazione tra studiosi del processo civile e del diritto privato, magistrati, avvocati e personale amministrativo, con la finalità di:
a) promuovere il dibattito e lo studio in ordine alle problematiche del processo e della giustizia civile;

b) elaborare progetti, soluzioni e procedure concordate per il più efficace funzionamento della giustizia civile nel circondario;
c) sostenere la diffusione di prassi operative e interpretative volte ad assicurare dignità ed efficienza all’esercizio della giurisdizione civile, anche attraverso la promozione di una più funzionale utilizzazione dei mezzi e dei beni materiali a disposizione e, in particolare, degli strumenti informatici;
d) verificare e promuovere la diffusione delle prassi operative e interpretative di cui al presente protocollo.

2. Dell’Osservatorio fanno parte quattro giudici incaricati della trattazione di affari civili, individuati dal Presidente del Tribunale due per ciascuna delle sezioni in cui si articola il settore civile, ed una rappresentanza paritaria dei professionisti legali, designata dal Consiglio dell’Ordine Forense, nonché uno o più componenti in rappresentanza del personale amministrativo.