Protocollo Udienze Penali
Protocollo per la gestione delle udienze penali monocratiche e collegiali
1 -- L'udienza penale, sia monocratica sia collegiale, inizia di regola alle ore 9.00.
L'udienza per la convalida dell’arresto e per il contestuale giudizio direttissimo con rito monocratico (art. 558 c.p.p.) inizia non prima delle ore 10.00.
Nel rito collegiale, il pubblico dibattimento può essere preceduto dalla celebrazione dei procedimenti urgenti in camera di consiglio.
2 -- "L'ufficiale giudiziario o chi ne esercita le funzioni deve trovarsi nell'aula prima che cominci l'udienza" ( art. 21 del regolamento per l’esecuzione del c.p.p.). L’ufficiale giudiziario apre quindi l'aula alle ore 8.45 (non prima delle ore 9.45 per l’udienza del turno direttissime monocratiche) e cura l'afflusso delle parti, degli ausiliari del giudice e dei testimoni, identificando questi ultimi.
3 -- L'udienza penale, nel rito monocratico come in quello collegiale, è organizzata dal giudice in modo che abbia una prevedibile durata di non meno di 4,30 ore effettive ( 9.00-13.30 ) e in modo che non si protragga oltre le ore 17.30 (con una sospensione tra le 13.30 e le 14.30), fatte salve le esigenze dei processi con imputati detenuti e la particolare necessità che si presenti di completare la trattazione di un procedimento o di una sua fase.
Il giudice organizza la prevedibile durata dell’udienza anche con riguardo alle esigenze del cancelliere, ove tempestivamente segnalate.
4 -- I giudizi dibattimentali ordinari di rito monocratico, sia a citazione diretta che provenienti da udienza preliminare, sono fissati in prima comparizione, rispettivamente dal PM e dal Tribunale, in due fasce orarie: ore 9.00 e ore 11.00
5 -- I processi sono sempre rinviati dal giudice con indicazione d’orari differenziati per fasce: a) nel rito monocratico h. 9.00, h. 10.30, h. 12.00, h.14.30; b) in quello collegiale h. 9.00, ore 11.00, ore 14.30. L'orario indicato nell'ordinanza di rinvio comunica l'ora prima della quale il processo non sarà chiamato. Il rinvio di un giudizio senza l’indicazione dell’ora, s’intende fatto per le ore 9.00
6 -- L'udienza di prima comparizione, sia nel rito monocratico sia nel rito collegiale, con eccezione dei giudizi con imputato detenuto (anche agli arresti domiciliari) e salvo quanto previsto nel successivo art. 7, è dedicata alla sola verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, alla definizione dei giudizi per ragioni processuali, di prescrizione o per applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., nonché alla definizione dei giudizi di rito abbreviato non condizionato all'assunzione di prove.
In tale udienza, di regola, non si assumono prove, né si dà corso all’esame di imputati, periti o consulenti tecnici. Per tale ragione le parti non citano i testimoni e i propri consulenti tecnici e il giudice non ne autorizza la citazione.
Il giudice, ove in prima comparizione abbia comunque la presenza di testimoni, periti e consulenti tecnici, sull’accordo delle parti pubbliche e private, potrà procedere all’istruttoria: questa di regola si svolgerà dopo la trattazione di tutti gli altri giudizi.
7 -- P.M. e G.U.P. inseriscono in calce ai decreti di citazione a giudizio il seguente avviso: "la persona offesa è citata a comparire al solo scopo di consentirle, ove lo ritenga opportuno e previa nomina di un difensore, di costituirsi parte civile al fine di chiedere le restituzioni ed il risarcimento del danno. Ha, pertanto, il diritto, ma non l'obbligo, di intervenire alla sopra indicata udienza. Potrà essere tuttavia nuovamente citata come testimone per altra successiva udienza, alla quale, invece, avrà l'obbligo di comparire. La mancata comparizione senza giustificato motivo a tale seconda udienza potrà essere sanzionata con ammenda; potrà essere inoltre disposto l’accompagnamento coattivo a mezzo della Polizia Giudiziaria".
La persona offesa, qualora, nonostante l’avviso di cui sopra, si presenti all’udienza di prima comparizione, è in ogni caso escussa se detenuta, portatrice di handicap, in stato di gravidanza o di allattamento, ultrasettantenne o se provenga da Regione diversa dall’Emilia Romagna. Parimenti è escussa quando l'imputato è detenuto. Viene altresì sentita quando il giudice ritiene che gli interessi della parte civile costituita possano essere seriamente pregiudicati anche da un breve rinvio. In tale ultimo caso, il giudice di regola assume la testimonianza della persona offesa dopo la trattazione di tutti gli altri procedimenti di prima comparizione per i quali non deve essere svolta istruttoria.
8 -- Il giudice fa affiggere il ruolo sulla porta dell'aula d'udienza e nella bacheca della Cancelleria della Sezione entro le ore 12.00 del giorno precedente l'udienza (art. 20 D.M. 30.9.1989 n. 334). I difensori possono chiedere che venga loro rilasciata copia.
Il ruolo è compilato in modo da non ingenerare equivoci. Sono perciò indicati il rito (monocratico, collegiale, camerale), la data dell’udienza, il collegio o il nome del magistrato, l’aula in cui si terrà l’udienza e, per ogni processo, il numero del registro generale del Tribunale, il numero del registro generale notizie di reato, il nome degli imputati, quello della parte civile e del difensore, l’ora prima della quale il processo non sarà chiamato, nonché, ove possibile, ogni altra utile indicazione.
Il ruolo non contiene i nomi delle persone offese o dei testimoni.
Il ruolo, quando gli impegni del giudice e della Cancelleria lo rendono possibile, contiene la sommaria indicazione delle attività processuali da svolgersi nel singolo processo ( es.: "per discussione", "per istruttoria senza discussione", "per formalità di apertura").
9 -- Nel formare il ruolo, il giudice tiene conto delle fasce d'orario di cui ai precedenti artt. 4 e 5, nonché della prevedibile durata complessiva dell’udienza secondo i criteri indicati al precedente art. 3.
Nell'ambito delle singole fasce, in ogni modo nella effettiva trattazione, il giudice dà la precedenza ai processi con imputati detenuti (anche se per reato diverso da quello per cui si procede), a quelli affetti da nullità, irregolarità della notificazione o altre evenienze processuali (legittimo impedimento a comparire dell’imputato o del difensore, intervenuta remissione di querela, difetti di procedibilità, già maturata prescrizione del reato ecc.) che determinino l’immediata definizione o il differimento del giudizio.
Nell’ambito di ciascuna fascia oraria, e in deroga all’ordine dei processi fissato nel ruolo, il giudice tratta con precedenza, nell'ordine, i giudizi per i quali siano presenti parti private, testimoni o dichiaranti che siano: detenuti, portatori di handicap, in stato di gravidanza o di allattamento, ultrasettantenni o provenienti da Regioni diverse dall’Emilia Romagna. Tali situazioni particolari saranno segnalate dagli interessati all'ufficiale giudiziario, che le sottoporrà senza ritardo al giudicante.
Nell’ambito di ciascuna fascia oraria, esauriti i giudizi di cui al precedente comma e in deroga dall'ordine indicato nel ruolo, il giudice tratta con precedenza, nell'ordine, i giudizi in cui intervenga remissione (e relativa accettazione) di querela, istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato o del difensore, istanza di "patteggiamento" o istanza di giudizio abbreviato. In tale ultimo caso, ove si tratti di processo la cui definizione comporti uno studio di atti di una qualche complessità, ammesso il rito abbreviato, il giudice rinvia la discussione del processo ad altra udienza, oppure, sentiti il Pubblico Ministero, il difensore e il cancelliere, la differisce nell’ambito della medesima giornata ma all’esito della trattazione di tutti gli altri giudizi, indicando l’ora prima della quale il processo non sarà chiamato.
10 -- Nell'udienza, il giudice – esauriti i criteri di cui all’art. 9 – anticipa all’interno della stessa fascia oraria o posticipa un giudizio in ragione di documentati e concomitanti impegni dei difensori. Il rispetto degli impegni del difensore deve essere in ogni caso contemperato con le esigenze del Pubblico Ministero, degli altri avvocati, delle parti private e dei testimoni, anche se interessati a processi diversi da quello per cui è chiesta l’anticipazione o il differimento.
11 -- Nel rinviare i giudizi per istruttoria, il giudice riserva le fasce di prima mattina ai giudizi di più spedita trattazione, e quelle di tarda mattina per i dibattimenti di durata prevedibilmente più lunga.
Nel rinviare i giudizi per la sola discussione, il giudice fissa l'orario dell'udienza tenendo conto della prevedibile durata della stessa e della camera di consiglio, e comunque, preferibilmente, nelle fasce orarie delle h. 12.00 e delle h. 14,30 nel rito monocratico, e delle 11.00 e delle 14.30 nel rito collegiale.
12 -- Nella gestione della udienza, il giudice evita in ogni caso che l'imputato detenuto debba stazionare a lungo in aula.
In aula, il detenuto attende la chiamata del suo processo libero nella persona. Ove siano necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenze, attende la chiamata del giudizio nel quale deve intervenire, anche come testimone, dichiarante o parte offesa, nei locali di sicurezza.
13 -- Il giudice deferisce al Consiglio dell'Ordine, senza eccezioni, il difensore d'ufficio nominato ex art. 97 1° comma c.p.p. che, senza addurre giustificazioni, non si presenti in udienza.
14 -- I pubblici ministeri, i difensori, gli assistenti d’udienza e gli ufficiali giudiziari hanno l’obbligo di indossare la toga.
15 -- P.M., difensori e parti private possono accedere alla camera di consiglio esclusivamente per la celebrazione di giudizi sottoposti a rito camerale.
Nel corso dell’udienza dibattimentale, il pubblico ministero e i difensori conferiscono con il giudice con modalità tali da consentire l’ascolto a tutti i presenti.
16 -- L'Ufficio del P.M. deve essere costantemente rappresentato in aula. Il pubblico ministero che abbia necessità di assentarsi - ad es. nel corso della discussione o della camera di consiglio - deve farsi sostituire da altro rappresentante (anche onorario) dell'Ufficio, per garantire la disciplina dell'udienza ex art. 470 c.p..
17 -- Il giudice evita le motivazioni contestuali di complessa o non breve stesura, salvo che la sentenza riguardi l'ultimo processo e non si superino i limiti orari indicati nell’art. 3.
18 -- Ove il rinvio di un processo sia per qualsivoglia ragione certo sin dai giorni precedenti l'udienza, il giudice ne informa appena possibile le parti a mezzo della Cancelleria, senza formalità, anche per via telefonica o telematica.
19 -- I difensori, quando non ne derivi danno per loro o per l'assistito, presentano l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in udienza.
20 -- Ai giudizi si assiste in silenzio, senza manifestazioni di assenso o dissenso. E’ vietato l’uso dei telefoni cellulari che devono essere tenuti spenti o con disattivazione dell'avviso sonoro di chiamata.
Nelle adiacenze dell'aula di udienza, i presenti parlano a bassa voce ed evitano rumori molesti.
21 -- Entro il 30 novembre di ogni anno, il Presidente del Tribunale, dopo le opportune consultazioni con l’Associazione Nazionale Magistrati, con il Consiglio dell’Ordine forense e con la Camera Penale, può indire un incontro aperto agli avvocati, ai magistrati inquirenti e giudicanti, al dirigente della Cancelleria penale e al personale che presta assistenza alle udienze, al fine di raccogliere osservazioni e proposte ed eventualmente formare un Commissione di lavoro che apporti al presente Protocollo le variazioni ritenute opportune.